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POLIZZA RC DELL’AVVOCATO

 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE AVVOCATO OBBLIGATORIA?

L’articolo 5, attuando la lettera e) dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138, afferma l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando:

  • che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
  • che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
  • che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
  • che l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Peraltro, l’art. 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha precisato che anche la società tra professionisti deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. 

 

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